Associazione Sportiva Dilettantistica Audace di Caldonazzo - 38052  C.F. 01089740227  P. IVA 01089740227

Statuto

Viene costituita, in data 29 marzo 1967, la "Associazione Sportiva AUDACE" di Caldonazzo, essa è retta dal presente Statuto e dalle norme di legge in vigore.

In data 25 giugno 1998 l'Assemblea straordinaria dei Soci dell A. S.A UDACE ha apportato le modifiche allo Statuto Sociale sulla base delle norme riguardanti la riforma del "non profit" contenute nel decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

In data 17 settembre 2004, l'Assemblea Straordinaria dei Soci dell Associazione Sportiva AUDACE ha provveduto all'adeguamento del presente Statuto alla legge 128 del 21.05.2004. l'Assemblea ha deliberato l'integrazione deJla denominazione sociale dell Associazione Sportiva AUDACE con la parola dilettantistica, cosicché, nel rispetto della legge 128 del 21.05.2004, l'A.S.AUDACE prenderà il nome di ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA AUDACE e quindi di seguito essa verrà nominata in tale modo, in sigla A.S.D. AUDACE.

Articolo 1

La "Associazione Sportiva Dilettantistica AUDACE", con sede in Caldonazzo, ha per finalità la propaganda, l'organizzazione e la disciplina dello sport, nell'intesa di giungere, attraverso la pratica di questo, all'elevazione morale e fisica della gioventù. Per migliorare il raggiungi mento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione campi o altri beni, sia immobili; fare contratti e/o accordi con altre Associazioni e/o terzi in genere. Potrà costituire e gestire posti di ristoro che siano di conforto agli Atleti impegnati nelle discipline applicate e il cui accesso sia riservato solo ai Soci. L'Associazione Sportiva Dilettantistica non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle connesse o di quelle accessorie alle statutarie, in quanto integrative di esse: E espressamente esclusa ogni forma di professionismo ai sensi ,delle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 2

L'Associazione Sportiva Dilettantistica si affilierà a tutte quelle Federazioni Sportive che riterrà più confacenti alle proprie possibilità, attività e finalità, approvando fin d'ora integralmente gli Statuti e i regolamenti federali.

Articolo 3

L'Associazione Sportiva Dilettantistica non ha scopo di lucro, ha carattere volontario, è indipendente da qualsiasi partito o raggruppamento politico, essendo i suoi scopi indicati dall'Art. 1 del presente Statuto. La durata dell'Associazione Sportiva è illimitata.

Articolo 4

L'Associazione Sportiva Dilettantistica ha le seguenti categorie di Soci:
a. Soci Ordinari;
b. Soci Atleti.
Sono Soci tutte le persone fisiche, senza distinzione di sesso, residenza, religione o fede politica che lo chiederanno purché abbiano raggiunto la maggiore età, fatta eccezione per i Soci Atleti.
Sono Soci Ordinari coloro che pagano la quota annuale di adesione, stabilita di anno in an o dall'Associazione Sportiva o che comunque contribuiscono sensibilmente alla vita e allo sviluppo dell'Associazione Sportiva.
Sono Soci Atleti coloro che esercitano l'attività sportiva nell'AS.D.AUDACE.
I Soci Atleti godranno di particolari benefici ed assistenza in relazione alla loro attività e sottostaranno ai normali vincoli contratti con la firma dei singoli cartellini sportivi.

La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell Associazione Sportiva. Ciascun aderente, in particolare, ha diritto di partecipare effettivamente alla vita dell Associazione. L'adesione all Associazione a titolo ordinario è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. Per i Soci Atleti varranno i regolamenti in merito ai tesserarnenti stabiliti dalle Federazioni. L'appartenenza all'Associazione Sportiva ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi secondo le competenze statutarie.

Articolo 5

I Soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con altri Soci che con Terzi, nonché all'accettazione del presente Statuto.
I Soci hanno l'obbligo di versare la quota associativa annuale il cui ammontare verrà stabilito dal Consiglio Direttivo e che da diritto alla tessera sociale e a collaborare al buon andamento dell Associazione Sportiva Dilettantistica.

Articolo 6

Il mancato rinnovo della tessera sociale, di cui all'art. 5, significa automaticamente la volontà di recesso e quindi la decadenza da ogni dovere e da ogni diritto.

Articolo 7

I Soci, purché maggiorenni, hanno il diritto:
a.di partecipare alle Assemblee e all'elezione del Consiglio Direttivo;
b.di presentare al Consiglio Direttivo eventuali osservazioni e desideri riferentisi alle attività sportive dell'Associazione.

Articolo 8

Il patrimonio dell'Associazione Sportiva Dilettantistica è costituito:
a.dalle quote associative;
b.dalle attrezzature sportive;
c.dai contributi pubblici e/o privati;
d.da donazioni;
e.da introiti dovuti ad attività dell Associazione;
f.da quant'altro ed a qualsiasi titolo pervenga ad essa, nel pieno rispetto delle vigenti leggi.

Le entrate dell Associazione Sportiva Dilettantistica sono costituite:
a.dalla quota di iscrizione nella misura stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo;
b.dai contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in generale;
c.da introiti di manifestazioni sportive;
d.da azioni promozionali e da ogni iniziativa consentita dalle legge.

All Associazione Sportiva Dilettantistica è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione Sportiva Dilettantistica ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle connesse.
I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati e sono comunque a fondo perduto.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, ne per successione a titolo universale, ne per atto tra vivi, ne a causa di morte.
Le notizie riguardanti la consistenza patrimoniale ed il bilancio, dopo l'approvazione, sono pubbliche e a disposizione di ogni socio che ne faccia motivata richiesta.

Articolo 8 bis

L'anno sociale decorre dal l luglio al 30 giugno dell anno successivo, per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo e preventivo.
Entro il 30 settembre di ciascun anno, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre ali approvazione del! Assemblea.
I bilanci devono essere depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione.
L'amministrazione e la tenuta della contabilità dell'Associazione Sportiva è affidata al Tesoriere secondo le direttive del Presidente il Consiglio Direttivo.

Articolo 9

Sono organi direttivi dell'Associazione SportivaDilettantistica a. l'Assemblea dei Soci;
b.il Consiglio Direttivo;
c.il Consiglio di Presidenza;
d.il Presidente.

Articolo 10

L'Assemblea dei Soci deve essere convocata entro il 30 settembre, mediante pubblico avviso, riportando l'ordine del giorno dei lavori, esposto al pubblico almeno sette giorni prima e/o con quelle forme che si riterranno più idonee ad avvisare i Soci. L'avviso dovrà contenere il luogo, l'ora e il giorno in cui si terrà la riunione. In qualunque momento potranno essere convocate Assemblee straordinarie di iniziativa del Consiglio Direttivo o di almeno 2/3(due terzi) dei Soci che ne facciano esplicita richiesta al Presidente. A tal fine sono ammesse domande contenenti più firme dei Soci, fino ad un massimo di venti firme e, a richiesta, predisposto un bilancio consuntivo e preventivo.

Articolo 11

Hanno facoltà di intervenire con diritto di voto alle Assemblee tutti i Soci, purché maggiorenni ed in regola con le quote sociali.

Articolo 12

Un Socio può farsi rappresentare, per le votazioni, da un altro Socio mediante delega scritta.
Le deleghe devono essere presentate al Presidente 1'Assemblea prima dell'inizio della stessa.
Ogni Socio può presentare una sola delega.

Articolo 13
Le Assemblee si riuniscono in prima convocazione nel luogo e nell'ora indicate dall'art. lO del presente Statuto e sono valide con la presenza di almeno due terzi dei Soci aventi diritto di voto. Non raggiungendo il numero legale sopra previsto, le Assemblee si riuniranno in seconda convocazione dopo quella fissata e saranno valide qualunque sia il numero dei soci convenuti aventi diritto di voto.

Articolo 14

Dirige i lavori dell'Assemblea il Presidente il Consiglio Direttivo o, in sua assenza, uno dei Vicepresidenti, e provvede eventualmente alla nomina di due scrutatori.

Articolo 15

All approvazione dell'Assemblea Ordinaria viene sottoposta la relazione morale, tecnica, sportiva e finanziaria dell'annata trascorsa, nonché il bilancio preventivo di quella futura.

Articolo 16

Le deliberazioni delle Assemblee, prese a maggioranza semplice dei voti, sono vincolanti per tutti i Soci.


Articolo 17

Spetta all'Assemblea Ordinaria l'elezione del Consiglio Direttivo, composto da un minimo di nove ad un massimo di trentuno Consiglieri e che comunque rappresentino in almeno un componente tutte le discipline applicate.
Il Consiglio Direttivo rimarrà in carica per due stagioni sportive.
In caso di parità nelle votazioni dell Assemblea e del Consiglio Direttivo prevarrà il voto del Presidente rispettivamente l'Assemblea o il Consiglio Direttivo.

Articolo 18

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, provvede, con votazione a scrutinio segreto, all elezione del Presidente.
Il Presidente eletto nomina, previa approvazione del Consiglio Direttivo, i Vicepresidenti, scelti obbligatoriamente uno per ogni disciplina applicata, il Tesoriere e il Segretario.

Articolo 18 bis

AI Consiglio Direttivo spetta il compito di gestire l'Associazione Sportiva Dilettantistica:
a.deliberare sulle domande di ammissione a Socio;
b.proporre all Assemblea l'esclusione dei Soci morosi e per indegnità in conformità a quanto stabilito dal presente Statuto;
c.assumere deliberazioni in merito al comportamento degli Atleti durante l'attività sociale;
d.redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea e curare gli affari di ordinaria amministrazione, nonché deliberare le quote associative annue;
e.fissare le date delle Assemblee Ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea Straordinaria, qualora lo reputi necessario o venga richiesto dai Soci;
f.redigere i regolamenti per l'attività sportiva;
g.nominare gli istruttori, il medico sportivo e il direttore tecnico;
h.adottare tutti gli eventuali provvedimenti disciplinari verso i frequentatori Soci che si dovessero rendere necessari;
l.curare l'amministrazione e, con l'esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'Assemblea dal presente Statuto, la straordinaria amministrazione.

Articolo 18 ter

Il Presidente, i Vicepresidenti nominati, il Segretario e il Tesoriere formano il Consiglio di Presidenza.
Detto Consiglio di Presidenza è competente a decidere in via d'urgenza su tutte le materie inerenti l'ordinaria amministrazione del1 Associazione Sportiva Dilettantistica Le delibere del Consiglio di Presidenza dovranno poi essere sottoposte al vaglio del Consiglio Direttivo. Al Consiglio Direttivo partecipano, senza diritto di voto, i Soci, gli Esperti, o comunque Terzi rispetto alla Società, che siano invitati dal Presidente.
Le riunioni del Consiglio Direttivo potranno essere convocate senza formalità dal Presidente e dovranno essere almeno quattro all'anno sportivo.

Articolo 19

Del Consiglio Direttivo fanno parte di diritto il Medico Sociale e il Direttore Tecnico, senza diritto di voto.

Articolo 20

Il Consiglio Direttivo, a maggioranza, può sostituire i membri di diritto con ragioni motivate.

Articolo 21

I Componenti il Consiglio Direttivo scaduti per compiuto mandato sono rieleggibili.

Articolo 22

Il presidente il Consiglio Direttivo è illegale rappresentante dell Associazione Sportiva Dilettantistica.
In sua assenza o impedimento lo sostituisce a tutti gli effetti il Vicepresidente da lui designato. Qualora la designazione manchi, l'attività dei Vicepresidenti sarà solidale. In caso di disaccordo la designazione passa al Consiglio Direttivo, che provvede alla nomina di un sostituto pro tempore del Presidente.

Articolo 23

Le dimissioni da Componente il Consiglio Direttivo verranno prese in considerazione solo se presentate per iscritto.
Il Presidente potrà provvisoriamente surrogare un membro dimissionario ali inizio della prima riunione, nominandolo tra i Soci, in attesa della nomina fortnale da parte dell As&hy; semblea.
Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, potrà integrare il proprio organico in itinere qualora lo ritenga necessario per il proseguo dell'attività sportiva, fermo restando l'obbligo della nomina formale da parte dell'Assemblea.

Articolo 24

Le dimissioni della metà più uno dei Componenti il Consiglio Direttivo fanno ritenere dimissionario l'intero Consiglio.

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 25

Lo scioglimento dell Associazione Sportiva Dilettantistica può essere deliberato dall Assemblea dei Soci con la maggioranza di almeno 3/5 ( tre quinti) degli aventi diritto di voto.
In caso di scioglimento per qualsiasi causa, l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
Il netto risultante della liquidazione sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1966 n. 622, e salvo altra destinazione imposta dalla legge

Articolo 26

Variazioni al presente Statuto possono essere deliberate unicamente da apposita Assemblea Straordinaria, con almeno due terzi dei voti validi dei presenti.

Articolo 27

Per quanto non contemplato dal presente Statuto si intendono richiamate le disposizioni statutarie e regolamentari del c.a. .I. e delle Federazioni sportive a cui l'Associazione Sportiva è affiliata, nonché le norme legislative in vigore.

COLLEGIO ARBITRALE

Articolo 28

Ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra i Soci o tra i medesimi e l'Associazione Sportiva Dilettantistica in merito all attività sociale, essa sarà demandata ad
un Collegio Arbitrale formato da tre componenti, che agirà da amichevole compositore, che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad un arbitrato irritale. Il Collegio Arbitrale sarà scelto per un componente dal Consiglio Direttivo, per un componente dal Socio e per un componente di comune accordo dai due arbitri designati e fungerà da Presidente, in caso di controversia tra Associazione e Socio, da un componente nominato da ciascuna delle due parti in causa e da un componente e un terzo, che fungerà da Presidente, nominato di comune accordo dai due arbitri come sopra designati in caso di controversia tra Soci. I componenti il Collegio Arbitrale saranno scelti fra persone estrane all Associazione Sportiva. In mancanza di accordo, il Presidente il Collegio Arbitrale sarà nominato dal giudice di pace competente per il Comune di Caldonazzo.

Approvato con voto unanime dell Assemblea Straordinaria del 25 giugno 1998.

Il presente Statuto sostituisce il precedente giusta delibera assembleare del 25 giugno 1988.

Letto e sottoscritto con voto unanime dell Assemblea straordinaria del 17 settembre 2004.